lunedì 2 giugno 2014

PASSAPORTO E MINORI: REGOLE PER L'ESPATRIO





L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. 
Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza;

Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio.


Rilascio del passaporto
Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:
  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).
    Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
    Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore.
    Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
    Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

fonti: Polizia di stato
Links Utili:

formato richiesta passaporto minori: http://img.poliziadistato.it/docs/passaporto2.pdf
dichiarazione coniuge e figli minori: http://img.poliziadistato.it/docs/dichiarazione_coniuge.pdf



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